Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35kW, sia esistenti sia di nuova installazione (art.11, comma9 ,D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 e successive modificazioni).
E' prescritta l'adozione di un nuovi Libretto di impianto in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, ed anche in caso di sostituzione del generatore di calore (art. 11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n 412 e successive modificaazioni.
Il libretto di impianto deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico (art.11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 e successive modificazioni).
La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art.11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).
Il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è l'occupante dell'unità immobiliare (art. 11, commi 2 e 8, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).
L'occupante può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della ex Legge 46/90 ora D.M. 37/08) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11, commi 1 e 8, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).
Al termine dell'occupazione l'occupante ha l'obbligo di consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (art. 11, comma 8. D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)
In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11 comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).
Il libretto di impianto può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.
Per quanto riguarda gli impianti termici con potenza pari o superiore ai 35kW si richiede il libretto di centrale. (art. 11, comma 9, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412)